"Dura Lex, sed Lex ...."
citazione latina che ben si adatta al nuovo codice della strada. Con l'avvento
di quest'ultimo è diventato obbligatorio l'uso del casco. A questo proposito
siamo andati e cercare gli articoli e i comma del codice che disciplinano l'uso
dei quadricicli e ne riportiamo un resoconto.
Collaboriamo con uno studio legale di Milano da ormai più di
due anni. Con loro abbiamo affrontato e risolto molte controversie civili,
legate alla interpretazione del codice della strada sui quadricicli da parte
delle forze dell'ordine e contestate a molti quaddisti. Qualora aveste bisogno
di un parere legale e competente, ci permettiamo di segnalarVi il nostro
partner:
Abbiamo inoltre, preparato dei documenti che consigliamo di
stampare e portarvi nel quad, non hanno alcun valore legale ma
citano specifici comma e articoli del codice della strada e Vi possono essere di
aiuto:
Euro 2: citazioni e
considerazioni sulla nuova normativa Europea 2002/51/EC
Questa
normativa, obbliga i costruttori a rispettare la normativa Euro2 per quanto
riguarda i parametri di inquinamento.
Nel caso i motoveicolicicli non
rispettassero questi parametri, e quindi non fossero omologati come Euro2, non
potranno più essere immatricolati dopo il 30 giugno 2004.
Fortunatamente una proroga
ministeriale nazionale, permette ai veicoli in stock ai concessionari o agli
importatori, di essere egualmente immatricolati anche oltre il 30 giugno,
solo ed esclusivamente se aventi foglio di conformità datato anteriormente il 31
maggio e con una documento dell'importatore che ne autorizzi
l'immatricolazione
di seguito riportiamo un file, che
potete scaricare con le caratteristiche alle quali i motoveicoli dovranno
adeguarsi e le tempistiche di scadenza e di entrata in vigore delle varie
omologazioni Euro, 1 , 2 , 3 . Tali documenti ci sono stai inviati dal TUV
Italia che ringraziamo per la collaborazione e la consulenza relativa a questo
paragrafo.
File excel contenente parametri e scadenze varie omologazioni Euro
A breve amplieremo l'argomento con
specifiche più dettagliate al riguardo e trattando anche vari punti importanti
su Quadricicli e legislazione Europea. Sempre in completa collaborazione con il
TUV Italia che nuovamente ringraziamo.
Ps:
Non ci assumiano alcuna responsabilità sull’aggiornamento del seguente
documento. Sono solo nostre considerazioni e mai, in alcun modo, possono essere
ritenute valevoli come fonte legalmente accreditata. Ricordiamo che gli organi
preposti per le informazioni sono le sedi del
Ministero dei Trasporti e delle società competenti ed autorizzate per il
rilascio delle varie omologazioni Europee - per esempio il TUV Italia.
Casco: Citazioni e considerazioni sul
casco e i quadricicli dal nuovo codice della strada:
(per
scaricare in formato Word cliccate sul bottone )
Nostre
considerazioni sugli Articoli e decreti legge del Nuovo Codice della Strada di
interesse per i Quadricicli a Motore in vigore dal 01-07-2003 alla data del
25-10-2003.
Definizione quadricicli a motore ed
identificazione in categoria specifica del nuovo codice della strada:
Art.53: Motoveicoli
I motoveicoli sono veicoli a
motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
……..
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con
al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
Per quanto riguarda l’obbligo del casco citiamo
l’ultima versione del Comma 1 ( modificato con il decreto legge del 27-06-2003
n° 151) dell’articolo 171:
Art.171, Comma 1 e Comma
1/Bis(Decreto legge 27-06-2003 in vigore dal 01-07-2003):
11.
All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai
conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti
dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
Da qui, considerando che i
Quadricicli a motore sono una sottocategoria di “Motoveicoli” se ne deduce
l’obbligo del casco omologato obbligatorio per passeggero e conducente, la cosa
interessante e che se anche si munisce un quadriciclo , omologato come tale, di
cinture di sicurezza e rollbar di protezione non si viene esentati da tale
obbligo. Infatti ne è specificata l'esenzione solo per i Motocicli (vedi BMW
C1). In pratica per non dover indossare il casco , su di un mezzo omologato
come quadriciclo, l'unica azione è produrre un quadriciclo cabinato.
Per
quanto concerne poi le sanzioni indicate dal decreto legge del 27-06-2003 n° 151
riportiamo i seguenti comma sempre dell’articolo 171:
c) al
comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione
pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.».
Come
indicazione sulla sottrazione di punteggio dalla patente indichiamo poi il punto
di interesse (Comma 2) della tabella sotto citata sempre del decreto legge del
27-06-2003 n° 151: TABELLA DEI
PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
Art.171
Comma
2
Punti
= 3
Ps:
Non ci assumiano alcuna responsabilità sull’aggiornamento del seguente
documento. Sono solo nostre considerazioni e mai, in alcun modo, possono essere
ritenute valevoli come fonte legalmente accreditata. Ricordiamo che gli organi
preposti per le informazioni sono le sedi della Polizia Stradale Italiana e il
Ministero dei Trasporti.
Patenti:
(per
scaricare in formato Word cliccate sul bottone )
Argomento-
Patenti abilitate all’utilizzo di un quadriciclo in Italia
Osservazioni
e citazioni del codice della strada di cui è bene portarsene una copia nel
libretto di un quadriciclo.
Osservazioni
sparse sulla questione quadricicli.
Codice della
Strada
Art. 53/1 I
motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono
in:
a) motocicli:
veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a
due compreso il conducente; ....
h)
quadricicli a motore ...
....
Art.116/3 La
patente di guida ... si distingue nelle seguenti categorie .... A - Motoveicoli
di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli esclusi i motocicli ...; D.M.
8/8/94 art. 5/4 I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
non superiore a 11 kw possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una
patente della categoria B. Ne consegue che i motoveicoli (che comprendono anche
i quadricicli) tranne i motocicli di cilindrata superiore a 125 cc o potenza
massima superiore a 11 kw sono conducibili anche con patente di categoria B. Il
D.M. 8/8/94 è il "Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29
luglio 1991 concernente le patenti di guida" Direttiva 2000/56/CE del 14
settembre 2000 che modifica la direttiva 91/439/CEE (non ancora recepita in
Italia) Art. 2: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 30 settembre 2003" (nulla innova per quanto riguarda le
categorie delle patenti). Nota personale: leggendo la direttiva 91/439/CEE si
trova l'art.3/3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende: ....
- per
«triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote
che rientra nella ****categoria B****, la cui velocità massima, per costruzione,
è superiore a 45 km/ora (Articolo 1 dir. 97/26/CE) o munito di motore termico ad
accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di
potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto
dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle
batterie. l'art.5/3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri
possono accordare la seguente equipollenza:
a) i tricicli
e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria
A o A1;
Da
questi estratti noi deduciamo, che i quadricicli
possano essere guidati sia con la patente A, A1 e B, e che non vi
siano restrizioni di età (oltre i 18 anni) o patente per la guida di qualsiasi
tipo di quadriciclo,
ovviamente purchè omologato come tale per la circolazione sulla sede stradale.
Ricordiamo comunque cha fino al compimento del 18esimo anno di età, la stato
italiano non consente la guida di motoveicoli superiori ai 125cc. (I quadricicli
fanno ovviamente parte della categoria dei motoveicoli) Art 115, paragrafo 1
comma C (Nuovo Codice della strada).
Per
quanto riguarda poi la norma esplicita, dove si cita espressamente la
possibilità di guida del quad con la Patente b, riportiamo il decreto
ministeriale di aggiornamente del vigente codice alla normativa europea:
riferimento articolo 3, comma 1 - categoria b:
Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
30 settembre 2003
"Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T)."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del
sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del
regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione
degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24
agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal
decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre
1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita
con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, così come modificato dal decreto
ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21
settembre 2000;
Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di
guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto
comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada;
Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i
provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di
recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta
il seguente decreto: Disposizioni comunitarie in materia
di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE
Art. 1.
1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea
sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3 Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità,
rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza
normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni
italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo
medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle
menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Art. 2.
1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della
Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e
circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi
di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al
modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo
Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il
modello di cui all'allegato I non può contenere dispositivi elettronici
informatici.
Art. 3.
1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli
delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a)
tricicli e
quadricicli non leggeri,
nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore
a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La
massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la
massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto
della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e
di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli
di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e
da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della
sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non
superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con
cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore
con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la
cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore),
la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o
uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo,
destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al
traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di
cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati
con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori
agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o
cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella
capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere,
trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere
impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il
trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di
veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida
ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art.
116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede
d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di
candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
Ps:
Non ci assumiano alcuna responsabilità sull’aggiornamento del seguente
documento. Sono solo nostre considerazioni e mai, in alcun modo, possono essere
ritenute valevoli come fonte legalmente accreditata. Ricordiamo che gli organi
preposti per le informazioni sono le sedi della Polizia Stradale Italiana e il
Ministero dei Trasporti.
Disabili: Citazioni e considerazioni sulle
leggi al riguardo e patenti necessarie per legge sui quadricicli, la pagina è
gestita e offerta da
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sito disabiliovunque dove si tratta specificamente l'argomento disabili